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Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, potra' essere esteso l'obbligo dell'autorizzazione di cui al precedente articolo ai tenutari di stazioni pubbliche di monta cavallina, asinina e suina, anche limitatamente ad una o piu' provincie. Con lo stesso decreto da emanarsi a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme di applicazione e le sanzioni relative, in base all'art. 19 della anzidetta legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366.

Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;627~art8 · fonte del testo