L'amministrazione finanziaria e' autorizzata a liquidare e ad iscrivere a ruolo per il 1951 l'imposta fabbricati, l'imposta per i redditi di ricchezza mobile categoria A, cat. B, e cat. C/1, l'imposta complementare, sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, salvo gli effetti delle rettifiche per l'anno 1951 presentate dai contribuenti o promosse dall'Amministrazione. La liquidazione ha carattere provvisorio procedendosi a conguaglio sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 1951 a norma della presente legge e delle eventuali rettifiche od accertamenti dell'Ufficio. Le norme previste nei comuni precedenti non innovano alle disposizioni in vigore relative alla liquidazione ed alla iscrizione a ruolo dell'imposta per i redditi di ricchezza mobile cat. C/2 e degli enti collettivi tassabili in base a bilancio.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art46 · fonte del testo