Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l.6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l.6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1973 al 22 dicembre 2008. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le Regioni a statuto ordinario possono protrarre fino al 31 dicembre 1973 la durata dell'esercizio finanziario 1972 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie. La protrazione dell'esercizio e le eventuali variazioni al bilancio 1972 sono adottate con leggi delle Regioni. Per le Regioni che si avvalgono della facolta' di cui al primo comma, i termini di chiusura e di rendiconto dell'esercizio finanziario sono prorogati di eguale periodo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L.6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-03-30;93~art1 · fonte del testo