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Le Regioni a statuto ordinario possono protrarre fino al 31 dicembre 1973 la durata dell'esercizio finanziario 1972 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie. La protrazione dell'esercizio e le eventuali variazioni al bilancio 1972 sono adottate con leggi delle Regioni. Per le Regioni che si avvalgono della facolta' di cui al primo comma, i termini di chiusura e di rendiconto dell'esercizio finanziario sono prorogati di eguale periodo.

Testo in vigore dal 16 aprile 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-03-30;93~art1 · fonte del testo