Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile. Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennita' di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro. La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennita' di anzianita', di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Restano salve le indennita' corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennita' di cui al comma precedente. Resta altresi' ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e' soppresso. Le disponibilita' del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalita' di liquidazione delle disponibilita' anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91. Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennita' di anzianita', di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto. Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 della presente legge.

Testo vigente dal 31 maggio 1982

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 9/2000

    Questione infondata
    12 gennaio 2000

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, Cost. degli artt. 2120 cod. civ.; 26 [settimo comma] del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); 4 [sesto comma] della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 2, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), <<nella parte in cui escludono i pubblici dipendenti dal beneficio della concessione dell'anticipazione nella misura massima del 70% sul trattamento di fine rapporto, ricorrendo i casi tipici individuati dall'art. 2120 del codice civile, ed in particolare dal comma 8, lett. b), beneficio riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti del settore privato>>. La disciplina del rapporto di impiego degli Avvocati dello Stato, con riguardo ai quali la questione è prospettata, rimane, infatti, estranea alla contrattazione collettiva, ed è stata espressamente sottratta al regime stesso di privatizzazione (v. art. 2, lett. e, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), e mantiene, quindi, la sua peculiarità ordinamentale; per cui è da escludere la supposta omogeneità rispetto al 'tertium comparationis' indicato e, dunque, l'asserita lesione del principio di eguaglianza. Mentre la mancata estensione della anticipazione in esame non può di per sé comportare le altre offese al dettato costituzionale prospettate nell'ordinanza di rimessione, rientrando nella piena discrezionalità del legislatore <<dimensionare la portata dell'istituto, il quale - come la Corte ha già avuto occasione di affermare - legittimamente può essere addirittura non previsto affatto>>. - Cfr. S. n. 142/1991.

    Art. 2120 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 86/1990

    Questione infondata
    26 febbraio 1990

    L'onere contributivo imposto ai dipendenti degli enti locali ai fini dell'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL si correla alla natura previdenziale e assistenziale propria di questa, e non è censurabile sotto il profilo della diversità rispetto al trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati (posto a totale carico del datore di lavoro), in quanto, ai fini della rispondenza di singole norme al principio di uguaglianza, non sono comparabili i sistemi riguardanti, nel loro complesso, il rapporto di lavoro pubblico e quello privato, e, in particolare, le norme attinenti ai rispettivi trattamenti pensionistici e di fine rapporto, nonché quelle dei regimi riguardanti le varie categorie dei dipendenti pubblici. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 11, L. 8 marzo 1968 n. 152, e 4, L. 29 maggio 1982 n. 297). - S. nn. 73/1985, 208/1986, 763/1988, 68/1980; sulla sostanziale equivalenza dell'indennità premio di servizio INADEL alla indennità di buonuscita ENPAS, S. n. 763/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 4 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 182/1989

    Questione infondata
    12 aprile 1989

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-29;297~art4 · fonte su Normattiva