Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1909 al 1 agosto 1914. Leggi il testo vigente →
[1]In caso di mobilitazione generale o parziale della Regia marina, gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, sono richiamati in servizio per completare i quadri attivi nelle destinazioni loro assegnate fin dal tempo di pace.
[2]Durante lo stato di guerra gli altri ufficiali della riserva navale debbono essere costantemente a disposizione del R. Governo.
[3]Cessato lo stato di guerra, gli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio sono dispensati dal servizio stesso, conservando il grado del quale erano rivestiti all'atto del congedamento.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 1 agosto 1914
