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[1]In caso di mobilitazione generale o parziale ((o qualora siano richiamate alle armi una o piu' classi di leva di militari del corpo R. equipaggi)) della Regia marina, gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, sono richiamati in servizio per completare i quadri attivi nelle destinazioni loro assegnate fin dal tempo di pace.

[2]Durante lo stato di guerra gli altri ufficiali della riserva navale debbono essere costantemente a disposizione del R. Governo.

[3]Cessato lo stato di guerra, gli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio sono dispensati dal servizio stesso, conservando il grado del quale erano rivestiti all'atto del congedamento.

Testo in vigore dal 1 agosto 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1914

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1909 al 1 agosto 1914. 18 parole aggiunte.

In caso di mobilitazione generale o parziale aggiunto: o qualora siano richiamate alle armi una o piu' classi di leva di militari del corpo R. equipaggi della Regia marina, gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, sono richiamati in servizio per completare i quadri attivi nelle destinazioni loro assegnate fin dal tempo di pace.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art12 · fonte del testo