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[1]In caso di mobilitazione generale o parziale ((o qualora siano richiamate alle armi una o piu' classi di leva di militari del corpo R. equipaggi)) della Regia marina, gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, sono richiamati in servizio per completare i quadri attivi nelle destinazioni loro assegnate fin dal tempo di pace.
[2]Durante lo stato di guerra gli altri ufficiali della riserva navale debbono essere costantemente a disposizione del R. Governo.
[3]Cessato lo stato di guerra, gli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio sono dispensati dal servizio stesso, conservando il grado del quale erano rivestiti all'atto del congedamento.
Testo in vigore dal 1 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
