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[1]Gli ufficiali della riserva navale provenienti dal servizio attivo possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprirono, per almeno un anno, nei quadri attivi, eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio od abbiano preso parte alle guerre per l'unita' e l'indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, ai quali potra' essere accordata una seconda promozione.
[2]Agli ufficiali della marina mercantile inscritti direttamente nei quadri onorari della riserva navale puo' essere concessa la promozione al solo grado superiore per segnalate azioni di merito marinaresco.
[3]Gli ufficiali di complemento sono promossi a seconda delle vacanze che si fanno nel rispettivo organico sempre quando abbiano compiuto quattro mesi di servizio attivo in ciascun grado.
[4]((Nessun ufficiale della riserva navale, ad eccezione degli ufficiali di complemento, puo' conseguire avanzamento, se non vennero promossi al grado superiore gli ufficiali di pari grado ed anzianita' dello stesso Corpo, nei quadri attivi, fatta astrazione da coloro che, per qualsiasi motivo, fossero stati comunque esclusi dall'avanzamento)).
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 3 novembre 1916
