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[1]Gli ufficiali della riserva navale provenienti dal servizio attivo possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprirono, per almeno un anno, nei quadri attivi, eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio od abbiano preso parte alle guerre per l'unita' e l'indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, ai quali potra' essere accordata una seconda promozione.
[2]Agli ufficiali della marina mercantile inscritti direttamente nei quadri onorari della riserva navale puo' essere concessa la promozione al solo grado superiore per segnalate azioni di merito marinaresco.
[3]Gli ufficiali di complemento sono promossi a seconda delle vacanze che si fanno nel rispettivo organico sempre quando abbiano compiuto quattro mesi di servizio attivo in ciascun grado.
[4]((Nessun ufficiale della riserva navale puo' conseguire avanzamento se non vennero promossi al grado superiore, gli ufficiali di pari grado ed anzianita' dello stesso corpo nei quadri attivi, fatta astrazione da coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi nello avanzamento)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 1 ottobre 1916, n. 1328
4Il Decreto Luogotenenziale 1 ottobre 1916, n. 1328 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1916.
Testo in vigore dal 3 novembre 1916 al 16 dicembre 2009
