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[1]I quadri degli ufficiali di complemento comprendono ufficiali dello stato maggiore generale, del genio navale e del corpo sanitario.

[2]Possono essere ammessi tra gli ufficiali dello stato maggiore generale, previo esperimento di idoneita':

  • a)come sottotenenti di vascello, i capitani di lungo corso che abbiano almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali;
  • b)come guardiamarina:

[3]1° i capitani di lungo corso che abbiano almeno un anno di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali;

[4]2° i sott'ufficiali della R. marina di cui al capoverso b) dell'articolo precedente, provenienti dalle categorie marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri e semaforisti;

[5]3° i sottocapi e i Comuni di cui al capoverso c) dell'articolo precedente.

[6]Possono essere ammessi nel Corpo del genio navale:

  • a)come tenenti ingegneri, gli ingegneri navali che abbiano due anni almeno di esercizio professionale;
  • b)come tenenti macchinisti, i macchinisti della marina mercantile che abbiano un anno di direzione di macchina su piroscafi nazionali, il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;
  • c)come sottotenenti macchinisti:

[7]1° i macchinisti della marina mercantile che abbiano almeno tre anni di servizio su piroscafi nazionali, il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;

[8]2° i sott'ufficiali della R. marina, di cui al capoverso b dell'articolo precedente, provenienti dalla categoria macchinisti.

[9]Possono essere ammessi nel Corpo sanitario, come tenenti medici, i medici civili che contino non meno di due anni di esercizio professionale.

Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 5 agosto 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art8 · fonte del testo