Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 29 giugno 1913, n. 797.
Abrogato dal 5 agosto 1913
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Articolo soppresso dalla l. 29 giugno 1913, n. 797.
Abrogato dal 5 agosto 1913
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3 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1909 al 5 agosto 1913. 247 parole tolte, 9 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: I quadri degli ufficiali di complemento comprendono ufficiali dello stato maggiore generale, del genio navale e del corpo sanitario.
tolto: Possono essere ammessi tra gli ufficiali dello stato maggiore generale, previo esperimento di idoneita':
tolto: a) come sottotenenti di vascello, i capitani di lungo corso che abbiano almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali;
tolto: b) come guardiamarina:
tolto: 1° i capitani di lungo corso che abbiano almeno un anno di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali;
tolto: 2° i sott'ufficiali della R. marina di cui al capoverso b) dell'articolo precedente, provenienti dalle categorie marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri e semaforisti;
tolto: 3° i sottocapi e i Comuni di cui al capoverso c) dell'articolo precedente.
tolto: Possono essere ammessi nel Corpo del genio navale:
tolto: a) come tenenti ingegneri, gli ingegneri navali che abbiano due anni almeno di esercizio professionale;
tolto: b) come tenenti macchinisti, i macchinisti della marina mercantile che abbiano un anno di direzione di macchina su piroscafi nazionali, il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;
tolto: c) come sottotenenti macchinisti:
tolto: 1° i macchinisti della marina mercantile che abbiano almeno tre anni di servizio su piroscafi nazionali, il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;
tolto: 2° i sott'ufficiali della R. marina, di cui al capoverso b dell'articolo precedente, provenienti dalla categoria macchinisti.
tolto: Possono essere ammessi nel Corpo sanitario, come tenenti medici, i medici civili che contino non meno di due anni di esercizio professionale.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 29 GIUGNO 1913, N. 797
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art8 · fonte del testo