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L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' altresi' omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimita' o di filiazione.

Testo in vigore dal 19 novembre 1955 al 24 luglio 1957

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urn:nir:stato:legge:1955-10-31;1064~art2 · fonte del testo