[1]Ferme le disposizioni degli articoli 121 e 122 della legge di guerra, il cui testo e' stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, gli atti di procura, rilasciati nelle forme prevedute dagli articoli precedenti, hanno efficacia anche per contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico o secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 23 aprile 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - GRANDI

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 16 maggio 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-04-23;456~art5 · fonte del testo