[1]Ferme le disposizioni degli articoli 121 e 122 della legge di guerra, il cui testo e' stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, gli atti di procura, rilasciati nelle forme prevedute dagli articoli precedenti, hanno efficacia anche per contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico o secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 aprile 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GRANDI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo vigente dal 16 maggio 1942
