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Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1971 al 4 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1058~art2 · fonte su Normattiva