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Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1971 al 4 febbraio 1979
