Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le ferrovie pubbliche si dividono in principali e secondarie.

[2]Sono principali quelle che risultano di speciale importanza in base ai seguenti criteri:

[3]la estensione attraverso il Regno;

[4]l'entita' di traffico;

[5]il congiungimento di centri notevoli di popolazione fra loro ovvero con porti importanti marittimi, lacuali o fluviali;

[6]l'allacciamento a ferrovie estere;

[7]le considerazioni d'indole militare.

[8]Secondarie sono tutte le altre; e ad esse si applicano, in quanto non e' derogato colla presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle ferrovie economiche, le quali saranno d'ora innanzi considerate come secondarie.

[9]Nelle disposizioni dei regolamenti speciali le ferrovie secondarie saranno distinte in due classi, secondarie propriamente dette e locali, in correlazione alla loro importanza ed alle loro condizioni particolari.

[10]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

8

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Testo in vigore dal 30 novembre 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980. 45 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Le ferrovie private della seconda categoria, di cui all'art. 207 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), sono parificate per le norme di costruzione e d'esercizio alle ferrovie locali in quanto concernono la sicurezza delle persone e delle cose e della pubblica igieneaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

    Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art1 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari