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[1]Le ferrovie pubbliche si dividono in principali e secondarie.
[2]Sono principali quelle che risultano di speciale importanza in base ai seguenti criteri:
[3]la estensione attraverso il Regno;
[4]l'entita' di traffico;
[5]il congiungimento di centri notevoli di popolazione fra loro ovvero con porti importanti marittimi, lacuali o fluviali;
[6]l'allacciamento a ferrovie estere;
[7]le considerazioni d'indole militare.
[8]Secondarie sono tutte le altre; e ad esse si applicano, in quanto non e' derogato colla presente legge, le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle ferrovie economiche, le quali saranno d'ora innanzi considerate come secondarie.
[9]Nelle disposizioni dei regolamenti speciali le ferrovie secondarie saranno distinte in due classi, secondarie propriamente dette e locali, in correlazione alla loro importanza ed alle loro condizioni particolari.
[10]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
8Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Testo in vigore dal 30 novembre 1980 al 22 dicembre 2008
