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[1]Ogni amministrazione dove stabilire e sottoporre all'approvazione del ministro dei lavori pubblici le norme per un equo trattamento del personale, nonche' le pene disciplinari e le formalita' per la loro applicazione, con disposizioni analoghe a quelle che valgono per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'articolo 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137, ferme restando le disposizioni delle vigenti leggi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
[2]Salvo il disposto dell'articolo seguente esse devono inscrivere alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai il personale stabile ed in prova addetto all'esercizio al quale possa applicarsi l'art. 8 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387. Al personale stabile ed in prova rimanente sara' assicurata una rendita vitalizia presso la Cassa nazionale medesima in conformita' delle norme da questa stabilita per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie.
[3]Per le inscrizioni a periodi abbreviati, per l'accertamento della invalidita', per la liquidazione della rendita vitalizia in caso di licenziamento per inabilita' al lavoro, relativamente al personale a cui si applica l'art. 8 della predetta legge, e per le assicurazioni del rimanente personale saranno stipulate apposite convenzioni fra le Amministrazioni ferroviarie e la Cassa nazionale di previdenza.
[4]Il contributo a carico delle Amministrazioni, nei versamenti da farsi alla Cassa nazionale per conto degli inscritti nei ruoli degli operai e per conto degli assicurati, non potra' essere inferiore al 4 per cento delle paghe per i primi, e al 6 per cento degli stipendi, assegni ed indennita' per i secondi. Le ritenute a carico degl'inscritti e degli assicurati da versarsi alla Cassa non potranno essere rispettivamente superiori alle percentuali predette.
[5]Gl'inscritti alla Cassa nazionale addetti ai servizi attivi, potranno chiedere la chiusura e la liquidazione del conto individuale appena abbiano compiuti i 55 anni d'eta'.
Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 13 agosto 1907
