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A decorrere dal 1 gennaio 1967 l'indennita' accessoria, anche se concessa con diversa denominazione, qualora sia stata percepita dai dipendenti dei comuni e delle province al 31 dicembre 1964, in virtu' di provvedimenti delle rispettive amministrazioni, e' ripristinata nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e nell'importo stabilito al 31 dicembre 1964, a titolo di assegno personale non pensionabile, riassorbibile per effetto dei successivi aumenti degli stipendi e dei salari a qualsiasi titolo dovuti. Allo stesso titolo e' mantenuta l'indennita' se ancora corrisposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Il ripristino di cui al comma precedente e' limitato alla parte della suddetta indennita' che non sia tuttora corrisposta ad altro titolo. Per i dipendenti il cui trattamento retributivo globale - non comprese in esso le indennita' per carico di famiglia e l'indennita' integrativa speciale - non superi un milione e 300 mila lire annue, il riassorbimento dell'assegno personale avverra' in ragione del 50 per cento di ciascun aumento retributivo.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-23;20~art1 · fonte del testo