Disposizioni sui beni culturali

Art. 3 — Concessioni relative ai servizi aggiuntivi

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All'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, le parole: "previa licitazione privata con almeno tre offerte valide" sono sostituite dalle seguenti: "a norma delle vigenti disposizioni in materia";
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata alle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

Testo in vigore dal 17 ottobre 1997 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-08;352~art3 · fonte su Normattiva