Art. 8 — Associazioni di volontariato
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Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale, le soprintendenze possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attivita' per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico delle medesime associazioni ((continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.)).
Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
