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L'affittuario potra' ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al locatore e quella minore concordata dalle parti a norma dello art. 1, o determinata dalla Sezione specializzata, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto o, nel caso di pronuncia della Sezione specializzata posteriore alla cessazione di tale contratto, non oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza. Sono salve le norme piu' favorevoli ai fittavoli contenute nei contratti individuali o in accordi collettivi.

Testo in vigore dal 11 agosto 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-08-06;790~art2 · fonte del testo