Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1958 al 22 dicembre 2008. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La presente legge si applica anche ai rapporti relativi alle annate agrarie 1955-56 e 1956-57 e non ancora esauriti alla data del 20 luglio Si intendono "non esauriti" i rapporti relativamente ai quali il pagamento del canone sia stato eseguito solo in parte, e per i quali non sia intervenuto accordo tra le parti, o nel caso in cui il pagamento sulla base del 70 per cento di quello convenuto sia stato accettato dal locatore con riserva formulata per iscritto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-08-06;790~art3 · fonte del testo