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Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 650 anno di eta' non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 700 anno di eta'.

Testo in vigore dal 22 maggio 1965 al 21 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1965-05-07;459~artunico · fonte del testo