Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1968 al 14 aprile 1988. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 650 anno di eta' non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 700 anno di eta'. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1968, n. 517

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La L. 2 aprile 1968, n. 517, ha disposto (con l'articolo unico) che " Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952, stabilito dalla legge 7 maggio 1965, n. 459, quale condizione per il trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di eta', degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali."

Testo in vigore dal 21 maggio 1968 al 14 aprile 1988

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1965 al 21 maggio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 aprile 1968, n. 517

    La L. 2 aprile 1968, n. 517, ha disposto (con l'articolo unico) che " Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952, stabilito dalla legge 7 maggio 1965, n. 459, quale condizione per il trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di eta', degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-05-07;459~artunico · fonte del testo