Art. 41Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo

La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo a sensi dell'art. 28.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art41 · fonte su Normattiva