Art. 42Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo

Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art42 · fonte su Normattiva