Art. 48
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(( (Conciliazione giudiziale). Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, puo' proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia. Il tentativo di conciliazione puo' essere esperito all'udienza anche dalla commissione. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalita' di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non da' luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore.
Testo vigente dal 26 ottobre 1996 al 1 agosto 1997 · versione 5 su Normattiva