Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo tributario - Appello - Notificazione non eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario - Omesso deposito di copia dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale - Prevista inammissibilità dell'appello - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita ingiustificata diversità della disciplina della notifica effettuata direttamente dalla parte rispetto a quella effettuata dall'Amministrazione tramite il messo notificatore speciale - Insussistenza - Conferma di precedenti decisioni - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3- bis , comma 7, del d.l. n. 203 del 2005), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, che prevede, l'inammissibilità dell'appello - nell'ipotesi in cui la sua notifica non avvenga a mezzo di ufficiale giudiziario - nel caso di omesso deposito di copia dell'atto di impugnazione presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. In materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, infatti, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. Tale precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. L'onere imposto dalla disciplina de qua , di per sé non eccessivamente gravoso, è giustificato dalla ratio della norma, ravvisabile nell'intento di evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che potrebbe verificarsi qualora l'appellante abbia liberamente scelto di notificare il ricorso in appello non avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, tenuto invece per legge (art. 123 disp. att. c.p.c.) a dare avviso scritto dell'impugnazione alla segreteria della commissione a quo ; esso dunque svolge una ragionevole funzione deterrente, per indurre cioè l'appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell'appello stesso. Né la disciplina censurata è irragionevole sotto il profilo della lamentata disparità di trattamento tra la notifica prevista per la pubblica amministrazione, effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, e quella effettuata direttamente dalla parte, attesa la differente natura delle parti (amministrazione finanziaria e contribuente) e la diversità della relativa disciplina. Sulla conformità a Costituzione delle norme impugnate, v. le citate sentenze nn. 321/2009 e 17/2011, e la citata ordinanza n. 43/2010. Nel senso che l'onere di notifica attraverso l'ufficiale giudiziario o messi speciali è giustificato dalla ratio di evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, v. la citata sentenza n. 321/2009 e la citata ordinanza n. 43/2010. Sull'ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina del processo e nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 44/2016, 23/2015 e 157/2014. Sulla lesione del diritto di difesa ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire, v. le citate sentenze nn. 44/2016 23/2015, 243/2014, 157/2014 e 335/2004. Sulle ragioni che giustificano il differente trattamento tra la notifica dell'appello effettuata dalla pubblica amministrazione e quella effettuata dal privato, v. le citate sentenze nn. 17/2011 e 321/2009, nonché le citate ordinanze nn. 141/2011 e 43/2010. Sulla ratio della disciplina impugnata, che è quella di dare tempestiva notizia alla segreteria della Commissione tributaria provinciale per evitare una possibile erronea attestazione del passaggio in giudicato di una sentenza, v. la citata sentenza n. 17/ 2011.
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Asserita violazione dell'art. 2 Cost. - Omessa indicazione dei motivi della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, aggiunto dall'art. 3- bis , comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata in relazione all'art. 2 della Costituzione in quanto il rimettente ha omesso di indicare i motivi in ordine alla violazione dell'indicato parametro.
sentenza 17/2011massima n. 35251 Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Ritenuta violazione del diritto di difesa - Asserita disparità di trattamento tra coloro che utilizzano la notificazione mediante ufficiale giudiziario e coloro che utilizzano lo strumento della spedizione dell'atto a mezzo posta - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, aggiunto dall'art. 3- bis , comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, la quale dispone che «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata», sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, la decisione di non avvalersi della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario è rimessa alla scelta, non subordinata ad alcuna condizione, dell'appellante; sicché qualora quest'ultimo decida di non avvalersi dell'ufficiale giudiziario per notificare il ricorso in appello, ma di procedervi a mezzo del servizio di spedizione postale, deve essere consapevole di assumere l'onere di depositare la copia notificata dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, al fine di adempiere a quei compiti informativi che, nell'altro caso, sono assolti dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 123 disp. att. cod. proc. civ. In questo quadro, non sussiste violazione dell'art. 24 Cost., trattandosi di un adempimento ragionevole che la parte può eseguire senza andare incontro a particolari difficoltà e, dunque, non tale da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa. Del pari, non è ravvisabile la asserita disparità di trattamento tra chi utilizza lo strumento della notifica dell'appello per mezzo dell'ufficiale giudiziario e chi, anche per ragioni di convenienza (celerità della procedura), si avvale della spedizione dell'atto a mezzo posta con raccomandata a. r. in quanto il legislatore, nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene, ha conformato in modo diverso le due forme di notificazione. La prima è eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario, cioè di un soggetto pubblico obbligato a dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notifica al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo alle norme del codice di procedura civile, effettuato dal comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992: la natura pubblica dell'ufficio cui è affidato il compimento dell'atto e lo specifico dovere che gli è imposto dalla legge giustificano la mancata previsione di un effetto di decadenza (inammissibilità) correlato all'inosservanza del detto dovere. Il meccanismo contemplato per la notifica diretta dell'atto d'impugnazione, di cui agli artt. 20, comma 2, e 16, comma 3, nonché 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 e successive modificazioni, è invece differente e comunque ragionevole: sia la spedizione dell'atto di appello, sia il deposito di copia di esso presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, vanno compiuti dal medesimo notificante al quale, dunque, il compimento o l'omissione restano riferibili. Sulla ratio della norma impugnata, v. citata sentenza n. 321/2009. Sulla discrezionalità del legislatore nel conformare gli istituti processuali, v. citate sentenze n. 229 e n. 50/2010, n. 221/2008 e n. 237/2007 nonché ordinanze n. 134/2009 e n. 67/2007. Sul diritto di difesa, v. citata ordinanza n. 43/2010.
sentenza 17/2011massima n. 35252 Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 11 legge 248/2005
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Lamentata irragionevolezza nonché disparità di trattamento tra coloro che richiedono la notificazione mediante ufficiale giudiziario e coloro che effettuano la notificazione direttamente - Ritenuta incidenza sul diritto di accesso alla giustizia tributaria - Questioni analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 3- bis , comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, secondo il quale «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata». L'applicabilità della disposizione censurata ai soli casi in cui la notificazione dell'appello non avvenga per il tramite dell'ufficiale giudiziario, trova adeguata giustificazione nel fatto che, qualora la notificazione sia invece eseguita mediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizione dell'appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziario (art. 123 disp. att. cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo alle norme del detto codice, effettuato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992); né è ravvisabile disparità di trattamento tra chi utilizza lo strumento della notifica dell'appello per mezzo dell'ufficiale giudiziario e chi, anche per ragioni di convenienza (celerità della procedura), adotta la notifica diretta, di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, dato che la facoltà di notificare l'appello "direttamente", ai sensi della disposizione ora citata, costituisce una caratteristica propria del processo tributario, introdotta dal legislatore in tale settore per ragioni di speditezza e di semplificazione processuale, la quale non ha corrispondenza nel processo civile ordinario e, pertanto, giustifica una specifica disciplina, anche all'indicato fine di soddisfare l'esigenza di rendere la segreteria del giudice di primo grado tempestivamente informata della proposizione dell'impugnazione notificata con tali modalità. Inoltre deve aggiungersi che nessuna ingiustificata disparità di trattamento è ravvisabile, trattandosi di modalità diverse di notificazione, conformate in modo diverso dal legislatore nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene. In senso analogo, v. citate sentenze n. 17/2011 e n. 321/2009; ordinanza n. 43/2010. In tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, v. citate sentenze n. 17/2011; n. 229 e n. 50/2010; n. 221/2008; ordinanze n. 43/2010, n. 134/2009, n. 67/2007.
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza ed asserita lesione del diritto di difesa - Esclusione, attesa la sussistenza di un'apprezzabile ratio della disposizione censurata - Manifesta infondatezza della questione.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - periodo introdotto dall'art. 3- bis , comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - che, nell'ipotesi in cui il ricorso in appello nel giudizio tributario non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, sanziona con l'inammissibilità dell'impugnazione il mancato deposito, da parte dell'appellante, di copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza gravata. Premesso che la disposizione de qua ha l'apprezzabile scopo di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado dell'appello notificato senza il tramite dell'ufficiale giudiziario e, quindi, di impedire l'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale, deve escludersi l'asseritamente ingiustificata diversità di trattamento tra processo civile e processo tributario, sia perché il legislatore, nella specie, non ha superato il limite della non arbitrarietà e ragionevolezza posto alla sua ampia discrezionalità nel conformare istituti e discipline processuali, sia perché la peculiare facoltà di notificare direttamente l'appello tributario, che non ha corrispondenza nel processo civile ordinario, giustifica la specificità della disciplina impugnata. Del pari, non sussiste la dedotta disparità di trattamento, all'interno del processo tributario, tra le notificazioni dell'appello effettuate con o senza il tramite dell'ufficiale giudiziario, trovando la diversità di disciplina adeguata giustificazione nell'indicata esigenza di fornire all'ufficio della segreteria del giudice di primo grado, nel caso di notificazione "diretta" dell'appello, le stesse informazioni che l'ufficiale giudiziario è obbligato a fornire a tale ufficio, in applicazione dell'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., nel caso di notificazione effettuata per suo tramite. E', altresì, infondata la censura di irragionevolezza per mancata previsione di un termine perentorio per l'adempimento dell'onere imposto all'appellante, poiché tale termine è sicuramente ricavabile, in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazioni nel processo tributario e non può che identificarsi con quello stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante. Infine, quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., l'accertata ragionevole funzione della norma censurata esclude che la sua applicazione ponga oneri o modalità tali da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività processuale. Per la dichiarazione di non fondatezza di analoga questione, sia pure in riferimento al solo principio di ragionevolezza, v. la citata sentenza n. 321/2009. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti e delle discipline processuali, nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza, si vedano, ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 237/2007, n. 341/2006, ordinanze n. 405/2007, n. 376/2007 e n. 101/2006. Con riferimento alla violazione dell'art. 24 Cost. in conseguenza di oneri o modalità tali da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività processuale, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 63/1977, n. 214/1974, n. 47/1964 e n. 113/1963.
sentenza 43/2010massima n. 34327 Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta violazione degli artt. 2 e 24 Cost. - Difetto di motivazione in ordine alla "non manifesta infondatezza" della questione - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni dell' art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sollevate con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. L'ordinanza di rimessione, infatti, non indica le ragioni della ritenuta violazione di tali parametri. In particolare, quanto all'art. 2 Cost., manca nell'ordinanza qualsiasi argomentazione; quanto all'art. 24 Cost., il rimettente si limita al generico ed immotivato rilievo che la disposizione censurata lascia l'appellante «privo di tutela».
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza tra chi notifichi tramite ufficiale giudiziario (senza onere di deposito presso la segreteria del giudice di primo grado) e chi si avvalga del servizio postale (con onere di deposito a pena di inammissibilità) - Difetto di "rilevanza" della questione - Manifesta inammissibilità - Assorbimento delle questioni di merito.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni dell' art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sollevate con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. Secondo quanto riferito dal rimettente, l'appellante ha notificato l'appello mediante consegna diretta all'appellato; ma, nel prospettare l'indicata ingiustificata disparità di trattamento, il giudice a quo pone a raffronto il caso della notificazione dell'appello mediante ufficiale giudiziario, non con il caso della notificazione mediante consegna diretta, che costituisce l'oggetto del giudizio principale, ma con quello, del tutto diverso, della notificazione mediante il servizio postale; né il rimettente fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per le quali la denunciata disparità di trattamento avrebbe rilevanza nel giudizio a quo .
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Eccepita inammissibilità per omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione. Va innanzitutto rilevato che essa, nonostante sia stata espressamente sollevata per tutte e quattro le questioni sollevate con il ricorso, si riferisce esclusivamente all'ultima di queste, con la quale viene denunciata la mancata fissazione di un termine per il deposito della copia dell'atto di appello nella segreteria del giudice di primo grado. Rispetto alle altre questioni, infatti, è del tutto irrilevante individuare il termine preciso oltre il quale scatta la sanzione di "inammissibilità" o di "definitiva improcedibilità" dell'appello. Con riferimento, poi, all'unica questione alla quale è pertinente, appare evidente che l'eccezione attiene non al preliminare profilo dell'ammissibilità, ma a quello, successivo, del merito della questione stessa.
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata per duplicazione di un adempimento già assicurato da altra disposizione che obbliga il giudice di appello di richiedere, dopo la costituzione in giudizio dell'appellante, la trasmissione del fascicolo processuale con copia della sentenza impugnata - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata per duplicazione di un adempimento già assicurato da altra disposizione che obbliga il giudice di appello di richiedere, dopo la costituzione in giudizio dell'appellante, la trasmissione del fascicolo processuale con copia della sentenza impugnata. Il rimettente individua correttamente la ratio (che è quella di informare la segreteria del giudice di primo grado dell'intervenuto appello e, quindi, di impedire l'erronea attestazione del passaggio in giudicato di detta sentenza) della disposizione censurata, ma erra nel ritenere che tale ratio possa essere soddisfatta dall'evocato comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. La richiesta di trasmissione del fascicolo prevista da quest'ultimo comma, infatti, viene avanzata dalla segreteria del giudice di appello solo «dopo» la costituzione in giudizio dell'appellante e, pertanto (contrariamente a quanto dedotto dal rimettente) non consente alla segreteria del giudice di primo grado di avere tempestiva notizia della proposizione dell'appello. La tempestiva conoscenza dell'impugnazione, da parte della segreteria del giudice di primo grado, è invece assicurata: a) nel caso di appello notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, dall'«immediato avviso scritto» della notificazione dell'impugnazione, che lo stesso ufficiale giudiziario deve dare alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 123 disp. att. cod. proc. civ.); b) nel caso (che qui interessa) di appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, dal deposito della copia notificata dell'appello, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante (artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992); termine che è sicuramente anteriore alla richiesta di trasmissione del fascicolo (art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992). È, dunque, erroneo sostenere che la ratio della norma denunciata sia soddisfatta dalla sola richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado, perché questa non può sostituire né l'avviso scritto inviato dall'ufficiale giudiziario né il deposito previsto dalla disposizione censurata.
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza per eccessiva gravità della sanzione, stante l'estraneità dell'atto alla struttura del giudizio di gravame - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 perché prevede la grave sanzione dell'inammissibilità dell'appello quale conseguenza del mancato compimento, da parte dell'appellante, di un atto estraneo «alla struttura del giudizio di gravame», quale sarebbe il deposito di copia dell'atto di impugnazione nel caso di appello proposto senza il tramite di ufficiale giudiziario. Nel caso in cui l'appello sia notificato mediante ufficiale giudiziario, quest'ultimo è obbligato, ai sensi dell'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., a fornire «immediato avviso scritto» di tale notificazione alla segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. In tale ipotesi, l'ufficiale giudiziario è tenuto a detto avviso in forza dei suoi doveri di ufficio e della responsabilità disciplinare, civile o penale che sorgerebbe a suo carico in caso di inadempimento. Nell'ipotesi, invece, in cui la parte abbia scelto di proporre appello senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, l'unico deterrente per indurre l'appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell'appello stesso è rappresentato dalla sanzione di inammissibilità prevista dalla norma denunciata. Al fine di ottenere un ordinato e spedito svolgimento del processo, appare, perciò, non irragionevole che il legislatore - con la norma censurata - abbia posto a carico dell'appellante l'onere di depositare copia dell'atto di impugnazione a pena di inammissibilità. In particolare, con tale previsione, il legislatore ha perseguito il duplice obiettivo, da un lato, di non gravare la segreteria del giudice di appello di compiti informativi necessariamente intempestivi (perché successivi alla costituzione in giudizio dell'appellante) ed organizzativamente onerosi e, dall'altro, di assicurare la tempestività e la completezza della comunicazione dell'interposta impugnazione, imponendo allo stesso appellante, che abbia proposto appello senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario, di effettuare tale comunicazione.
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata che fa gravare sull'agente postale, soggetto terzo rispetto alle parti in causa, l'obbligo del deposito della copia dell'appello - Erroneo presupposto interpretativo - Onere del deposito posto direttamente a carico dell'appellante - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 perché la norma denunciata, nel caso di notificazione a mezzo posta, farebbe irragionevolmente gravare sull'agente postale, cioè su un terzo rispetto alle parti di causa, l'obbligo del deposito della copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, così rendendo arbitro tale terzo dell'inammissibilità dell'appello. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente è errato. Infatti, nell'ipotesi di notificazione dell'appello a mezzo posta, nessuna disposizione pone a carico dell'agente postale né l'obbligo di depositare presso la segreteria del giudice di primo grado la copia dell'appello notificato, né l'obbligo di effettuare un avviso analogo a quello previsto per l'ufficiale giudiziario dall'art. 123 disp. att. cod. proc. civ.; al contrario, la norma denunciata pone a carico del solo appellante l'onere di depositare la copia dell'appello notificato a mezzo posta.
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza della disposizione denunciata per omessa indicazione di un termine perentorio per il deposito - Esclusione - Ricavabilità di detto termine in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per l'irragionevolezza di una disposizione che, pur prevedendo l'inammissibilità dell'impugnazione per il mancato deposito della copia dell'appello nella segreteria del giudice di primo grado, non indicherebbe, però, alcun termine perentorio per detto deposito. Infatti, alla luce dell'esigenza (sottesa alla disposizione denunciata) di fornire alla segreteria del giudice di primo grado una tempestiva e documentata notizia della proposizione dell'appello, un termine perentorio per il deposito della copia dell'appello nella segreteria della Commissione tributaria provinciale è sicuramente ricavabile, in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie. Tale termine non può che identificarsi con quello stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante; costituzione che avviene mediante il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello (artt. 53, comma 2, e 22, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992).
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversia sulle sanzioni amministrative inflitte dall'Agenzia delle entrate per le violazioni in materia di lavoro irregolare - Ricorso in appello - Inammissibilità nel caso in cui, non essendo stato il ricorso notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante abbia omesso di depositarne copia presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma attributiva alla giurisdizione tributaria della cognizione delle controversie sulle sanzioni amministrative di natura non tributaria comunque irrogate da uffici finanziari (art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992) - Necessità di una nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Restituzione al rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, del secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, periodo introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale, nel disciplinare la proposizione dell'appello innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, prevede che «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata». Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuiva, secondo la lettura datane dal diritto vivente, alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie sulle sanzioni amministrative di natura non tributaria comunque irrogate da uffici finanziari, sicché, in relazione al giudizio principale, è venuta meno la giurisdizione del rimettente e si rende quindi necessario restituire gli atti al giudice a quo , perché prenda atto di tale mutamento del quadro normativo e delle sue conseguenze in ordine alla rilevanza delle questioni. - V., citata, sentenza n. 130/2008.
Riguarda ancheart. 3-bis d.l. 203/2005art. 1 legge 248/2005
Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni - Notificazioni a mezzo del servizio postale - Perfezionamento alla data della spedizione, anziché alla data della ricezione - Asserita, non giustificata, disparita' di trattamento, rispetto alle parti del processo civile e di quello amministrtivo e rispetto anche alle parti che, nel processo tributario, richiedono la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nonché ritenuto contrasto con il criterio direttivo dettato dalla legge delega, per l'adeguamento della disciplina del processo tributario a quella del processo civile, e, inoltre, con il diritto di agire in giudizio - Erroneità dell'assunto sul quale si basano le censure - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui, nel processo tributario, qualunque notificazione a mezzo del servizio postale <<si considera fatta nella data della spedizione>>; nonche' degli artt. 53, comma 2 e 20, comma 1 del decreto stesso, nei limiti in cui a detto art. 16 fanno riferimento. La regola posta dalla normativa impugnata, infatti, non risulta estranea al sistema processuale civile, poiche' in materia di spedizioni a mezzo posta, regola identica e' stabilita da entrambi i codici di rito (artt. 140, 583, cod. proc. civ. e art. 134 disp. att. cod. proc. civ.) ne' si configura, neppure in astratto, una qualsivoglia lesione del diritto di agire in giudizio sia del notificante, il quale, anzi, risulta avvantaggiato sia del destinatario dell'atto notificato. Infine, va rilevato che le disposizioni in esame, rendendo meno rischioso per la parte notificante il ricorso al servizio postale e quindi, incentivando l'impiego dello stesso, costituiscono compiuta attuazione del principio contenuto nella legge di delega n. 413 del 1991, che stabilisce l'uso piu' largo possibile del servizio medesimo. - V., da ultimo, le sentenze n. 165/2000 e 18/2000, che escludono l'esistenza di un principio costituzionale di uniformita' tra i vari tipi di processo. A.M.M.
Riguarda ancheart. 16 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 20 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.