Art. 54Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale

Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art54 · fonte su Normattiva