Art. 72 — Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado
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Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme vigenti, detti ricorsi ((sono proposti alle commissioni provinciali)) o regionali competenti entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data, ferma restando per i termini d'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado l'inapplicabilita' dell'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre ((la data indicata nel comma 1.))
Testo vigente dal 27 marzo 1993 al 30 ottobre 1993 · versione 1 su Normattiva