Art. 74
(( (Controversie pendenti davanti alla corte di appello). Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo vigente dal 30 ottobre 1993 al 1 gennaio 2027 · versione 2 su Normattiva