Art. 79 — Norme transitorie
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Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi gia' pendenti in grado d'appello davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) se il primo grado si e' svolto sotto la disciplina della legge anteriore. Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale riguardanti controversie gia' pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica e' disposta, ove necessario, secondo le modalita' e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria. 49
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 agosto 2022, n. 130
49La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Testo vigente dal 16 settembre 2022 al 4 gennaio 2024 · versione 50 su Normattiva