Art. 80

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Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art80 · fonte su Normattiva