CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DELEGA PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DI CUI ALL'ART. 30, L. N. 413 DEL 1991 - DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO, EMANATE IN ATTUAZIONE DI TALE DELEGA - EFFICACIA - DECORRENZA, PER TUTTE LE DISPOSIZIONI E NON SOLO PER QUELLE INCOMPATIBILI CON LE ATTUALI COMMISSIONI TRIBUTARIE, DALLA DATA DI INSEDIAMENTO DELLE ISTITUENDE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 80, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 - emanato in attuazione della delega per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, l. n. 413 del 1991 - il quale differisce l'efficacia di tutte le norme contenute nel decreto stesso, e non solo di quelle incompatibili con le attuali Commissioni tributarie, alla data di insediamento delle istituende Commissioni tributarie provinciali e regionali, costituisce esercizio non irragionevole della potesta' - rimessa alla discrezionalita' legislativa - di fissare il 'dies a quo' per l'efficacia di una nuova disciplina processuale, in connessione con una serie di adempimenti necessari perche' essa possa essere attuata: e cio' tanto piu' che, nella specie, l'entrata in vigore della riforma richiede una radicale modificazione delle strutture, attraverso la costituzione di nuovi organismi giurisdizionali, con la correlativa esigenza di modifiche della procedura. Del resto, come gia' rilevato dalla Corte, l'istituzione delle nuove Commissioni tributarie e' adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. in l. 29 ottobre 1993, n. 427). - O. n. 230/1994. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 69 d.l. 331/1993
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DECRETI DELEGATI CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DELLO STESSO - DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITA' DELLE NUOVE NORME SUL PROCESSO TRIBUTARIO ALLA DATA DELL'INSEDIAMENTO DELLE (NUOVE) COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - REIEZIONE.
La questione di legittimita' costituzionale in via incidentale - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all'art. 30 legge 30 dicembre 1991 n. 413 - dell'art. 80, secondo comma, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto stesso, benche' in vigore nel termine ordinario di vacazione, hanno effetto dalla data d'insediamento delle (nuove) Commissioni tributarie provinciali e regionali, in base all'assunto che di tale differimento della operativita' delle nuove norme sul processo tributario non vi sarebbe previsione alcuna nella legge di delega, e' ammissibile, perche' scopo precipuo della proposta censura e' quello di determinare una efficacia immediata della innovata disciplina del contenzioso tributario onde consentirne l'applicabilita' anche da parte delle esistenti Commissioni tributarie. red.: F.S. rev.: S.P.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - DECRETI DELEGATI CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DELLO STESSO - DIFFERIMENTO DELL'OPERATIVITA' DELLE NUOVE NORME SUL PROCESSO TRIBUTARIO ALLA DATA DELL'INSEDIAMENTO DELLE (NUOVE) COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'istituzione delle nuove commissioni tributarie (decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546) e' adempimento di non lieve momento destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo; conseguentemente nella delega al Governo (legge 30 dicembre 1991 n. 413) non puo' non ritenersi compresa - diversamente da quanto asserito dal giudice rimettente - la potesta' di fissare un 'dies a quo' per l'efficacia della nuova disciplina processuale, in correlazione col venire in esistenza giuridicamente e di fatto di tali nuovi organi. Inoltre la disposizione prevista dal decreto legislativo, in ordine al collegamento tra la data di efficacia delle nuove disposizioni riguardanti il contenzioso tributario e quella di istituzione delle nuove commissioni, risulta ribadita successivamente dal legislatore ordinario (art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 20 ottobre 1993, n. 427), con conseguente superamento del problema dei limiti posti alla potesta' del legislatore delegato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all'art. 30 legge 30 dicembre 1991 n. 413 - dell'art. 80, secondo comma, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546). red.: F.S. rev.: S.P.