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Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:
- 1)dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;
- 2)dai marescialli in servizio permanente della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso della durata di un anno, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami.
Testo in vigore dal 13 giugno 1967 al 27 marzo 2001
