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((L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:
- 1)i giovani, anche se gia' alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°;
- 2)i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della guardia di finanza, muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 33° anno di eta')).
Testo in vigore dal 22 gennaio 1976 al 27 marzo 2001
