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Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'Accademia di cui all'articolo 2, n. 1), devono possedere, oltre ai requisiti indicati nei precedenti articoli 1 e 3, anche i seguenti:
- a)essere celibi o vedovi, e comunque senza prole;
- b)avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;
- c)essere riconosciuti in possesso della idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.
Testo in vigore dal 13 giugno 1967 al 3 agosto 2000
