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Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'Accademia di cui all'articolo 2, n. 1), devono possedere, oltre ai requisiti indicati nei precedenti articoli 1 e 3, anche i seguenti:

  • a)essere celibi o vedovi, e comunque senza prole;
  • b)avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;
  • c)essere riconosciuti in possesso della idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

Testo in vigore dal 13 giugno 1967 al 3 agosto 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 188/1994

    Illegittimità dichiarata
    19 maggio 1994

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in…

    Art. 1 Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza · Art. 2 Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza · Art. 3 Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza · Art. 4 Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;371~art4 · fonte su Normattiva