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Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'Accademia di cui all'articolo 2, n. 1), devono possedere, oltre ai requisiti indicati nei precedenti articoli 1 e 3, anche i seguenti:
- a)essere celibi o vedovi, e comunque senza prole;3
- b)avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;
- c)essere riconosciuti in possesso della idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza del 12 - 24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 02/08/2000, n. 32) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a) della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso di cui al precedente art. 2, numero 1), l'essere senza prole".
Testo in vigore dal 3 agosto 2000 al 27 marzo 2001
