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Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti dalla presente legge. Il requisito dell'eta' va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.
Testo in vigore dal 13 giugno 1967 al 28 maggio 1989
