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Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti dalla presente legge. ((Il requisito dell'eta' va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi limitatamente ai giovani che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'. Per i giovani che non abbiano superato il ventitreesimo anno di eta', detto requisito va riferito alla data di scadenza del bando di concorso)).
Testo in vigore dal 28 maggio 1989 al 27 marzo 2001
