Art. 14 — Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza
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Finche' non sara' provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso e' disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa. I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o gia' cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 2 aprile 1975 al 28 aprile 1993
