Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovra' provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformita' della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma. Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovra' definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro vigilante e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art25 · fonte del testo