Per la definizione delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo e' istituita una delegazione degli enti, di cui alla tabella allegata, composta da presidenti di ente ciascuno in rappresentanza degli enti appartenenti alla stessa categoria, secondo la classificazione risultante dall'articolo 20. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, non oltre il novantesimo giorno precedente la scadenza del termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, a nominare, con proprio decreto, la delegazione degli enti su designazione dei presidenti degli enti rappresentati. Per la nomina della prima delegazione si prescinde dalla designazione. Il relativo decreto dovra' essere emanato entro 45 giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge. La prima delegazione stabilira' le norme per la designazione da parte di ciascun gruppo del presidente di ente cui e' affidata la propria rappresentanza, nonche' le disposizioni per il funzionamento della delegazione, per il suo rinnovo, per la sostituzione di ciascun componente. Ferma restando l'unicita' della contrattazione nazionale, per l'esame preliminare delle situazioni particolari e specifiche di ciascuna categoria di enti, la delegazione puo' articolarsi in altrettante sottodelegazioni.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art27 · fonte del testo