Art. 42 — Copertura finanziaria
Ai fini della concessione degli eventuali miglioramenti retributivi derivanti dall'applicazione del trattamento economico stabilito ai sensi del precedente articolo 26, gli enti interessati assumeranno o promuoveranno adeguate misure atte a realizzare la necessaria copertura finanziaria.
Testo vigente dal 2 aprile 1975
