La presente legge ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le prestazioni a carattere obbligatorio di cui all'articolo 2, comprese quelle di nuova istituzione, sono regolate secondo le norme stabilite dagli articoli 14, 15, 16 e 17 a decorrere dal 1 gennaio 1973. Per quanto riguarda l'articolo 16, per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 1973 e fino alla data di cui al primo comma del presente articolo, seguitano ad avere effetto, relativamente ai destinatari delle prestazioni in esso previste, le disposizioni precedentemente in vigore.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art49 · fonte su Normattiva