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L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 122, e' sostituito dal seguente: "Al messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennita' di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1957 al 22 dicembre 2008
