Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1957 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 122, e' sostituito dal seguente: "Al messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennita' di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-02-03;16~art3 · fonte del testo