Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/1986

    Questione infondata
    14 gennaio 1986

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16, sollevata dal Pretore di Trecastagni con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost.. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ge…

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1957 al 22 dicembre 2008. 51 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale il 1 febbraio 1946, n. 122, e' sostituito dal seguente: "Al messo di conciliazione spettano i diritti di cronologico e di notificazione, nonche' l'indennita' di trasferta nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli ufficiali giudiziari ed in misura pari alla meta'".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-02-03;16~art2 · fonte del testo