All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalle tasse istituite con l'art. 3 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli articoli 4 e 5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 9 maggio 1957
