Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 1 luglio 2002. 180 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:

tolto: a) cause avanti al tribunale lire 2.000;

tolto: b) cause avanti alla corte di appello lire 3.000;

tolto: c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000. E' istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600. La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace. Dal pagamento delle tasse di cui ai precedenti commi sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonche' quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto. Le tasse stabilite dal presente articolo saranno riscosse mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o sull'originale del ricorso per ingiunzione e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-04-25;283~art3 · fonte del testo