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[1]Il Consiglio d'amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui al precedente articolo, e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale, ed e' composto come segue:
[2]il console generale comandante della Milizia nazionale forestale;
[3]un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
[4]il capo del personale del Ministero;
[5]il direttore dell'Azienda delle foreste demaniali;
[6]un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto Ministeriale.
[7]Adempie le funzioni di segretario un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al 9°, nominato con lo stesso decreto e per eguale durata di tempo.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 26 febbraio 1933
