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[1]Il Consiglio d'amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui al precedente articolo, e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale, ed e' composto come segue:

[2]il console generale comandante della Milizia nazionale forestale;

[3]un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

[4]il capo del personale del Ministero;

[5]il direttore dell'Azienda delle foreste demaniali;

[6]un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto Ministeriale.

[7]Adempie le funzioni di segretario un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al 9°, nominato con lo stesso decreto e per eguale durata di tempo. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 gennaio 1933, n. 30

3

La L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Il Consiglio di amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui all'art. 9 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, ed e' composto come segue: del comandante della Milizia nazionale forestale; di un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; del capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; di un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto Ministeriale".

Testo in vigore dal 26 febbraio 1933 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1929 al 26 febbraio 1933.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 gennaio 1933, n. 30

    La L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Il Consiglio di amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui all'art. 9 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, ed e' composto come segue: del comandante della Milizia nazionale forestale; di un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; del capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; di un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto Ministeriale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3141~art10 · fonte del testo