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[1]Il Consiglio d'amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui al precedente articolo, e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale, ed e' composto come segue:
[2]il console generale comandante della Milizia nazionale forestale;
[3]un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
[4]il capo del personale del Ministero;
[5]il direttore dell'Azienda delle foreste demaniali;
[6]un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto Ministeriale.
[7]Adempie le funzioni di segretario un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al 9°, nominato con lo stesso decreto e per eguale durata di tempo. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 gennaio 1933, n. 30
3La L. 5 gennaio 1933, n. 30 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Il Consiglio di amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui all'art. 9 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, ed e' composto come segue: del comandante della Milizia nazionale forestale; di un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; del capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; di un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto Ministeriale".
Testo in vigore dal 26 febbraio 1933 al 22 dicembre 2008
